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I vantaggi fiscali della previdenza complementare

di Paolo Pellegrini – Vicedirettore Mefop

Gli incentivi fiscali della previdenza complementare sono molto forti e riguardano tutte e tre le fasi del risparmio previdenziale: accumulo, investimento delle risorse ed erogazione delle prestazioni, secondo il modello E-T-T (Esenzione-Tassazione-Tassazione).

Accumulo: esenzione
I contributi versati a un fondo pensione, per sé o per un familiare fiscalmente a carico, sono deducibili dal reddito complessivo entro un plafond annuale di 5.164,57 euro (soglia elevabile fino a 7.746,85 euro per i lavoratori di prima occupazione successiva al 2007, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari). Ai fini del raggiungimento o meno della soglia di deducibilità non si computa il trattamento di fine rapporto (Tfr), che quindi può essere destinato a previdenza complementare in regime di neutralità fiscale senza limitazioni quantitative. A parità di reddito e propensione al consumo, la deduzione dei contributi consente a un aderente a una forma pensionistica complementare di versare e «investire» più risorse rispetto a un soggetto che accantona risorse finanziarie in favore di forme di risparmio puramente finanziarie.

I contributi versati a un fondo pensione per il tramite di un datore di lavoro non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente dell’iscritto e pertanto l’esenzione di tali importi avviene già in busta paga, fermo restando il già menzionato limite di deduzione. In questo caso, la riduzione all’origine del reddito da lavoro dipendente comporta altresì il riconoscimento di ulteriori vantaggi come l’aumento di detrazioni Irpef, del credito di 100-80 euro mensili o di assegni al nucleo familiare che aumentano con il diminuire del reddito da lavoro dipendente.

Non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente e non sono soggetti ad imposta sostitutiva i contributi versati al fondo pensione, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182 della L. 208/2015 (premi di risultato o somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili soggetti a tassazione sostitutiva) anche se eccedenti i limiti di deducibilità sopra indicati. Tali contributi non concorrono a formare la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari erogate dal fondo pensione.

Investimento: tassazione agevolata
Il risultato di gestione maturato da un fondo pensione è soggetto ad imposizione sostitutiva annuale con aliquota del 20%, anziché del 26% applicabile ad altre forme di risparmio, e con una tassazione effettiva dei rendimenti da titoli pubblici al 12,50%. I redditi derivanti dagli investimenti “qualificati” (società italiane o quote di prestiti o di fondi di credito cartolarizzati) o dai piani di risparmio a lungo termine (Pir) sono esenti ai fini della predetta imposta sostitutiva del 20% gravante sul fondo pensione e ai fini della tassazione delle prestazioni pensionistiche erogate agli iscritti.

Prestazioni: tassazione sostitutiva agevolata
Le prestazioni erogate dal fondo pensione sono tassate per la sola parte imponibile, dunque esclusi i rendimenti già tassati anno per anno in capo al fondo pensione. Inoltre, le regole che seguono riguardano le prestazioni corrispondenti al capitale accumulato dopo il 1° gennaio 2007, mentre per le prestazioni corrispondenti ai contributi precedenti sono soggette alle vecchie regole fiscali (pro-rata).

Le prestazioni pensionistiche complementari, le anticipazioni per spese sanitarie e i riscatti parziali o totali per invalidità, inoccupazione, mobilità o decesso sono soggetti a una ritenuta alla fonte a titolo di imposta con aliquota del 15% riducibile fino al 9%, in relazione agli anni di partecipazione al fondo pensione (la riduzione è dello 0,30% all’anno dal 15° di partecipazione al fondo pensione, dunque al 36° anno è del 9%). Alla “Rendita integrativa temporanea anticipata” (RITA) si applica lo stesso regime fiscale anche agli importi maturati prima del 1° gennaio 2007, senza pro-rata.

Le anticipazioni per acquisto o ristrutturazione della prima casa, le anticipazioni per ulteriori esigenze oltreché i riscatti per perdita dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare sono soggetti a una ritenuta alla fonte a titolo di imposta con aliquota fissa del 23%.

All’effetto del rinvio dell’imposizione (c.d. tax deferral), dunque, si aggiunge il forte incentivo di una tassazione potenzialmente molto bassa delle prestazioni (c.d. tax averaging). Al momento del versamento dei contributi, difatti, si può usufruire di un’esenzione temporanea da un’imposta ordinaria-progressiva con aliquota marginale statale attualmente non inferiore al 23% ed elevabile fino al 43% (oltre addizionali comunali e regionali), mentre nell’anno in cui si percepirà la prestazione la relativa parte imponibile sarà tassata con un’aliquota tra il 9 e il 15% o, solo per alcuni tipi di riscatti e anticipazioni, del 23%.

Il regime di tassazione delle prestazioni di previdenza complementare rende fiscalmente conveniente, inoltre, il trasferimento del Tfr a una qualunque forma pensionistica complementare: l’applicazione del ventaglio di aliquote dal 15 al 9%, e anche l’eventuale aliquota fissa del 23%, comportano senza alcun dubbio un onere tributario sensibilmente inferiore rispetto all’attuale regime di tassazione separata previsto per il Tfr erogato dal datore di lavoro che sovente sconta aliquote superiori al 30%.

Le operazioni di trasferimento delle posizioni individuali da un fondo pensione verso altra forma pensionistica complementare (disciplinata dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252) sono esenti da ogni onere fiscale.

La posizione investita nella previdenza complementare beneficia anche di ulteriori agevolazioni fiscali come l’esenzione dall’imposta di bollo dello 0,2% sul valore di mercato dei prodotti finanziari, l’esenzione dall’imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax) e non va computata nella ricchezza mobiliare ai fini ISEE.

Vantaggi fiscali: un esempio pratico
– Lavoratore dipendente: reddito 30.000 € annui. Aliquota marginale Irpef 38%.
– Possibile versamento al fondo pensione: € 1.000.
– In caso di versamento risparmio oggi 380 €, per essere tassato al pensionamento, dopo 35 anni, per soli 90 €.
– TFR: se lasciato in azienda, sconta la tassazione separata, con riliquidazione con aliquota media degli ultimi 5 anni (minio 23%); se versato al fondo pensione è tassato al momento della richiesta della prestazione massimo 23% (23% o 15-9% a seconda della prestazione).

Fiscalità: informazioni pratiche
Versamento tramite trattenuta in busta paga: i benefici fiscali vengono applicati direttamente dal datore di lavoro, senza ulteriori oneri. Versamento diretto al fondo pensione: i benefici fiscali vanno fatti valere in sede di dichiarazione dei redditi, presentando la documentazione a supporto. Il fondo pensione che riceve questi contributi, effettua la comunicazione all’Anagrafe tributaria in modo da mettere a nostra disposizione l’informazione nella piattaforma per il 730 precompilato. Per effettuare il versamento diretto, occorre seguire le istruzioni del proprio fondo pensione, disponibili sul sito web. Comunicazione contributi non dedotti: verificare di non aver superato il proprio plafond di deducibilità. Se viene superato il plafond, occorre comunicare al proprio fondo pensione l’ammontare dei contributi non dedotti, che non saranno tassati in sede di prestazione. Si ha tempo fino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di versamento.

L’aumento delle tasse sui rendimenti nel periodo 2013-2015
Nel periodo 2013-2015 il Legislatore ha aumentato la tassazione dei rendimenti finanziari. Tra essi ha anche aumentato la tassazione sui rendimenti dei fondi pensione e sulla rivalutazione annuale del TFR, originariamente stabiliti nell’11% annuo.

La tabella mostra il passaggio dalla tassazione dell11% (fino al 31.12.2011) al 20% del secondo semestre del 2014 (ferma restando la tassazione dei rendimenti da Titoli di Stato al 12,5%). A ben vedere, il differenziale tra l’aliquota per i rendimenti da risparmio ordinario (es. fondi comuni di investimento) e rendimenti dei fondi pensione è passato dall’1,5% del 2011 al 6% attuale in favore dei fondi pensione. Si consideri, comunque, che il vero vantaggio fiscale è nella deduzione dei contributi e nella tassazione sostitutiva delle prestazioni (23 o 15-9%) e non nella contenuta tassazione dei rendimenti. Nonostante l’incremento della tassazione dal 2013 in poi, il fondo pensione resta il veicolo migliore per i propri risparmi e per il TFR.

 

Periodo Investimento ordinario Rendimento fondo pensione Differenza
Fino al 31.12.2011 12,5% 11% 1,5%
2012-2013 20% 11% 9%
I sem. 2014 20% (11)20% (9%)0
II sem. 2014 26% (11,5)20% (8,5)6%
Dal 1.1.2015 26% 20%* 6%

* Tassazione sui titoli di Stato 12,5%. Mediamente i fondi pensione scontato il 15,5%. Rivalutazione TFR: 17%

 

Chi mi garantisce che le tasse sulle prestazioni (15-9%) non vengano aumentate in futuro?
Le tasse, in futuro, possono naturalmente aumentare, anche sulle prestazioni dei fondi pensione. Però, grazie allo Statuto del Contribuente, gli eventuali incrementi di aliquota potranno essere applicati solo sui montanti accumulati dopo l’entrata in vigore delle nuove regole. D’altra parte, abbiamo avuto in passato diverse modifiche del regime di tassazione delle prestazioni: queste regole sono sempre state introdotte con riferimento ai montanti versati dopo l’entrata in vigore delle nuove regole (c.d. pro-rata fiscale). Questa considerazione induce, casomai, a sfruttare tutta la deducibilità fiscale subito, finché sono in vigore queste norme, in modo da aumentare al massimo il montante che sarà tassato al 23 o 15-9%.