La disciplina IVA applicabile agli enti associativi rappresenta un terreno complesso, in particolare a seguito di una riforma che potrebbe comportare l’applicazione ai fondi sanitari di natura associativa di un regime impositivo concepito per realtà connotate da una chiara dimensione commerciale.
Tale riforma prende le mosse dalla Procedura di infrazione n. 2008/2010 avviata dalla Commissione europea nei confronti dell’Italia a causa dell’ampiezza del regime di esclusione IVA applicabile alle operazioni effettuate dalle associazioni nei confronti dei propri associati. L’obiettivo della contestazione era quello di intercettare le ipotesi in cui enti formalmente associativi svolgono, di fatto, attività commerciali verso i propri iscritti, quali la fornitura di beni o servizi a fronte di corrispettivi specifici.
In risposta a tali rilievi, l’art. 5, comma 15-quater, del D.L. 146/2021, convertito con modificazioni dalla Legge 215/2021, ha modificato gli articoli 4 e 10 del DPR 633/1972, prevedendo che determinate operazioni associative non siano più escluse dal campo di applicazione dell’IVA, ma divengano rilevanti ai fini IVA, seppure in regime di esenzione, al ricorrere di specifiche condizioni.
Sotto il profilo operativo, tale passaggio implica conseguenze significative: apertura della partita IVA, tenuta dei registri IVA, adempimenti dichiarativi e contabili, nonostante l’assenza di gettito fiscale. Si tratta di obblighi formali che possono diventare onerosi e sproporzionati, soprattutto per enti che non svolgono attività di natura commerciale.
L’entrata in vigore della nuova disciplina è stata poi più volte rinviata nel tempo. Il D.L. Milleproroghe 202/2024, convertito dalla Legge 15/2025, aveva fissato la decorrenza al 1° gennaio 2026.
Ora l’art. 6 del D.Lgs. 186/2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2025, ha disposto un ulteriore e significativo rinvio, posticipando al 1° gennaio 2036 il passaggio dal regime di esclusione IVA al nuovo regime di esenzione per le associazioni, ivi inclusi i fondi sanitari costituiti in forma associativa.
Il rinvio al 2036 offre un importante margine temporale, ma non risolve le criticità strutturali che deriverebbero dall’applicazione della nuova disciplina ai fondi sanitari associativi.
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 5/E del 2022, la rilevanza IVA delle prestazioni rese da associazioni nei confronti dei propri associati riguarda esclusivamente le operazioni: (i) di natura commerciale; (ii) effettuate a fronte di corrispettivi specifici o di contributi supplementari.
È evidente che le prestazioni dei fondi sanitari non presentano tali caratteristiche e non hanno natura commerciale. Inoltre, le somme versate ai fondi sanitari non possono essere qualificate come corrispettivi specifici per singole prestazioni né come contributi supplementari determinati in funzione di maggiori o diverse prestazioni. La differenziazione dei livelli di copertura sanitaria integrativa non configura infatti un rapporto sinallagmatico tra contributo e prestazione.
Come ricordato dall’Agenzia delle Entrate nella Risposta a interpello n. 443 del 6 ottobre 2020, i fondi sanitari erogano prestazioni sanitarie per il tramite di strutture convenzionate oppure rimborsano le spese sostenute per il recupero della salute; non possono in alcun caso offrire coperture assicurative.
Essi operano necessariamente secondo i principi di mutualità e solidarietà tra gli iscritti, come confermato dagli articoli 10 e 51 del TUIR di recente modificati ad opera del D.Lgs. 192/2024: a fronte di una contribuzione identica e predeterminata, un iscritto può non beneficiare di alcuna prestazione, mentre un altro può ricevere prestazioni di valore significativamente superiore al contributo versato. È pertanto evidente l’assenza di un rapporto di scambio tipico delle operazioni commerciali.
Per concludere, la riforma IVA appare indirizzata ai contratti di scambio tra associazione e associato, in cui la cessione di beni o l’erogazione di servizi avviene a fronte di un compenso economicamente determinato. Tale schema, alla luce di quanto detto, non è compatibile con il modello operativo dei fondi sanitari.
L’eventuale applicazione della nuova disciplina ai fondi sanitari associativi determinerebbe inoltre un’ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai fondi sanitari costituiti in forma di fondazione, che continuerebbero a rimanere totalmente esclusi dall’ambito applicativo dell’IVA, pur svolgendo attività del tutto analoghe.
Il rinvio al 1° gennaio 2036, disposto dal D.Lgs. 186/2025, rappresenta quindi una soluzione temporanea, ma appare auspicabile che, entro tale termine, il legislatore o l’Amministrazione finanziaria intervengano ,con una espressa esclusione dei fondi sanitari associativi dall’ambito IVA oppure chiarimenti interpretativi definitivi sul perimetro applicativo della norma, al fine di consentire ai fondi sanitari di continuare a operare in un quadro di certezza giuridica, coerenza sistematica e piena tutela della loro funzione mutualistica e solidaristica.

