Cambiamenti su previdenza obbligatoria e integrativa, nuove regole per l’accesso alla pensione, superamento di alcune misure di anticipo, proroga dell’APE Sociale e interventi su adesione, prestazioni e deducibilità dei fondi pensione.
Sono tante le novità in materia previdenziale approdate nella legge di bilancio per il 2026 (L. 199/2025).
Oltre al comma 199 presente sin dalla prima proposta del Governo relativo agli investimenti, che prelude a una rivisitazione del DM 166/2014, i punti di principale interesse sono contenuti nei commi 195 e seguenti.
Silenzio assenso rivisto
Dal 1° luglio 2026 il silenzio assenso scatta a 60 giorni dell’assunzione e comporta la contribuzione piena dalla data di assunzione, nel comparto coerente con l’orizzonte temporale dell’aderente. Si conferma la possibilità di lasciare il Tfr in azienda o destinarlo a fondi aperti e Pip.
Fondo di Tesoreria in crescita
Il Fondo Tesoreria Inps si estende anche ai datori di lavoro che crescono in termini di numero di addetti (finora contava l’anno di costituzione dell’impresa): 60 per gli anni 2026 e 2027, 50 dal 2028, 40 dal 2032.
Addio (o arrivederci) all’anticipo pensionistico grazie al fondo pensione
Senza aver potuto funzionare concretamente per mancata emanazione del quasi pronto decreto attuativo, vengono abrogate le norme introdotte con la legge di bilancio per il 2025 che consentivano ai lavoratori contributivi previdenti – iscritti per tempo al fondo pensione – di anticipare il pensionamento di 3 anni rispetto all’età di vecchiaia. La pensione anticipata contributiva (64 anni, 20 anni di contributi e 3,2 volte l’assegno sociale) torna ad essere una questione per i soli redditi medio alti, con esclusione dei redditi più contenuti. Le dichiarazioni parlamentari fanno capire che non è escluso il ritorno di questa misura di ponte tra I e II pilastro.
Arrotondamento del plafond di deducibilità
Il plafond di deducibilità viene arrotondato a 5300 euro.
Flessibilità in uscita
Per togliere ogni remora all’adesione di chi è avverso alla rendita, viene introdotta una maggiore flessibilità in uscita. La prestazione in capitale passa dal 50 al 60% del montante, mentre in alternativa alla rendita vitalizia, si può chiedere:
- la Rendita a Durata Definita (tassazione 15/9%)
- i Prelievi (tassazione 15/9%)
iii. l’Erogazione frazionata (solo per questa si prevede il 20/15%)
Portabilità contributo datoriale per chi chiede il trasferimento a fondo aperto o Pip
All’articolo 14, comma 6, ultimo periodo, sono soppresse le parole “nei limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali”, che attualmente assegnano alla contrattazione collettiva la potestà di stabilire se il contributo datoriale futuro spetta in caso di trasferimento individuale al fondo aperto o al Pip.
Aumento graduale dei requisiti pensionistici
Viene confermato il meccanismo di adeguamento alla speranza di vita, ma con un’introduzione graduale. Nel 2027, l’aumento sarà limitato a un mese (67 anni e 1 mese per la vecchiaia), mentre dal 2028 entrerà a regime l’aumento di tre mesi (67 anni e 3 mesi per la vecchiaia).
Gli aumenti dei requisiti non si applicano a chi svolge attività gravose, ai lavoratori addetti a lavori usuranti e ai lavoratori precoci.
Cancellazione di Opzione Donna e Quota 103
A partire dal 2026, queste finestre di pensionamento anticipato non saranno più disponibili, salvo per chi ha maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2025.
Si proroga invece l’APE Sociale. La misura è stata confermata e prorogata per tutto il 2026 per chi ha almeno 63 anni e 5 mesi di età e si trova in determinate condizioni di svantaggio.
Il testo della Legge di bilancio è disponibile qui

