Il Cruscotto delle prestazioni dei fondi sanitari rappresenta uno dei principali strumenti introdotti negli ultimi anni per rafforzare il monitoraggio dell’assistenza sanitaria integrativa e valorizzare il patrimonio informativo prodotto dagli enti iscritti all’Anagrafe dei fondi sanitari.
A seguito delle modifiche apportate dalla legge 5 agosto 2022, n. 118, all’articolo 9 del decreto legislativo n. 502 del 1992, infatti, il legislatore ha previsto che il monitoraggio dell’attività dei fondi sanitari integrativi avvenga anche attraverso uno specifico strumento di rilevazione delle prestazioni erogate, il cosiddetto Cruscotto delle prestazioni.
Il Cruscotto è quindi parte integrante del nuovo assetto dei sistemi di monitoraggio del settore, ed è finalizzato a rafforzare la raccolta dei dati sulle attività svolte dai fondi, in coerenza con le esigenze di programmazione del Servizio sanitario nazionale.
Sul piano attuativo, lo strumento è disciplinato dal decreto del Ministero della salute del 30 settembre 2022, che ne ha definito le modalità di funzionamento e di trasmissione dei dati.
Nonostante il quadro regolatorio sia delineato ormai dal 2022 e prevedesse l’entrata a regime del progetto già nel 2025, il Cruscotto non è ancora diventato operativo.
In questi anni, infatti, il Ministero della salute è più volte intervenuto sull’impostazione tecnica dello strumento, rivedendo e semplificando le informazioni richieste ai fondi, anche alla luce delle difficoltà operative emerse nella prima fase esplorativa.
Sembrerebbero però in corso di emanazione un decreto ministeriale di proroga dell’entrata in vigore del Cruscotto e delle FAQ contenenti chiarimenti e indicazioni tecniche di supporto.
Il decreto dovrebbe prevedere una fase di sperimentazione nel 2027 – alla quale tutti i fondi sono comunque tenuti a partecipare e durante la quale non sono previste “sanzioni” o rilievi su eventuali errate imputazioni formali – e l’entrata a regime del sistema a partire dal 2028.
La finalità del Cruscotto rimane quella di rafforzare la capacità di lettura complessiva del fenomeno dei fondi sanitari integrativi e di mettere a disposizione del decisore pubblico informazioni utili a una più efficace programmazione del Servizio sanitario nazionale.
Quali informazioni devono trasmettere i fondi
Il Cruscotto è strutturato per raccogliere informazioni omogenee sui principali profili di attività dei fondi sanitari, integrando – e in parte affiancando – i dati già trasmessi attraverso il Sistema informativo dell’Anagrafe dei fondi sanitari (SIAF).
In particolare, ai fondi è richiesto di trasmettere dati riconducibili a tre grandi aree.
Le caratteristiche degli iscritti
Una prima sezione è dedicata ai dati sugli assistiti, con informazioni di natura aggregata che consentono di descrivere la platea di riferimento del fondo. Rientrano in questa area, tra l’altro, i dati relativi alle fasce di età, al sesso, allo stato occupazionale degli iscritti.
Le modalità di adesione al fondo
Il Cruscotto rileva anche le modalità attraverso cui avviene l’adesione al fondo sanitario, consentendo di distinguere le diverse modalità. Si tratta di informazioni funzionali a comprendere come si struttura l’accesso alla tutela integrativa e come si distribuiscono le diverse tipologie di iscritti all’interno del sistema.
Le prestazioni erogate
La parte più rilevante del Cruscotto è dedicata alle prestazioni.
Ai fondi è richiesto di trasmettere i dati sulle risorse effettivamente erogate, secondo una classificazione che distingue le diverse tipologie di assistenza, le macrocategorie di prestazioni e in alcuni casi la tipologia di intervento.
Il raccordo con l’Anagrafe dei fondi sanitari
Il decreto di proroga dovrebbe chiarire inoltre il rapporto tra il Cruscotto e il Sistema informativo dell’Anagrafe dei fondi sanitari.
I fondi continueranno a trasmettere nel SIAF i dati relativi alle risorse delle prestazioni secondo il criterio di competenza, mentre nel Cruscotto dovranno confluire le informazioni sulle risorse effettivamente erogate secondo il criterio di cassa.
Il Cruscotto, dunque, non sostituisce il SIAF ma si affianca ad esso con una funzione prevalentemente conoscitiva e di monitoraggio.

