Il panorama della previdenza complementare italiana si appresta a vivere una piccola rivoluzione. A partire dal 1° luglio 2026, entreranno in vigore le nuove modalità di erogazione flessibile introdotte nel d.lgs. 252/2005 (attraverso l’aggiunta dei commi da 3-bis a 3-quinquies all’articolo 11).
Queste novità mirano a trasformare il fondo pensione da uno strumento rigido a un vero e proprio “zainetto previdenziale” adattabile alle esigenze della vita post-lavorativa.
Oltre la rendita: tre nuove strade
Fino ad oggi, la scelta al momento del pensionamento era spesso limitata tra il capitale (massimo 50%) e la rendita vitalizia. Le nuove norme introducono opzioni gestite direttamente dai fondi pensione, obbligatorie per il 40% residuo della posizione (qualora la rendita derivante dal 70% del montante sia superiore all’assegno sociale) o, a scelta, alla totalità della stessa.
Le tre grandi novità sono:
- Rendita a Durata Definita: Una prestazione erogata per un numero di anni prestabilito, corrispondente alla speranza di vita Istat, anziché per tutta la vita, utile per coprire specifici periodi di necessità economica.
- Prelievi a Chiamata: La possibilità di attingere al proprio montante accumulato in base alle necessità del momento, senza vincoli di scadenze fisse., nei limiti delle rate maturate e non riscosse della Rendita a Durata Definita.
- Erogazione Frazionata: Un piano di pagamenti periodici che permette di spalmare il capitale nel tempo in modo programmato in almeno 5 anni.
Requisiti e flessibilità
Per accedere a queste nuove prestazioni, restano validi i requisiti standard della previdenza complementare:
- Aver maturato il diritto alla prestazione nel primo pilastro (pensione pubblica).
- Almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari (ridotti a 3 anni per chi si sposta in un altro Stato UE).
Viene confermata la possibilità di ottenere una parte di prestazione in capitale, non più massimo 50%, bensì fino al 60% del montante finale. Si conferma comunque che, qualora la rendita derivante dal 70% del montante sia inferiore all’assegno sociale, si può chiedere la prestazione interamente in capitale. La stessa prerogativa viene confermata per il vecchio iscritto (iscritto a fondo pensione da prima del 28 aprile 1993).
Una delle preoccupazioni principali riguarda la sorte dei risparmi in caso di prematura scomparsa durante l’erogazione. Le nuove norme prevedono una tutela specifica: in caso di decesso durante il godimento delle nuove prestazioni flessibili, il montante residuo – che resta investito nel fondo pensione – non va perduto ma viene gestito secondo le nuove disposizioni ed è erogato alla persona indicata dall’aderente, quando chiede la prestazione.
Il punto di vista fiscale
Le “nuove prestazioni” non sono solo flessibili ma seguono il regime fiscale agevolato. In particolare, la Rendita a Durata Definita ed Prelievi a Chiamata sono soggetti all’imposta sostitutiva del 15/9%, mentre l’Erogazione Frazionata sconta l’imposta del 20/15%.
Per essere pienamente operative, le nuove disposizioni dovranno essere recepite dai fondi pensione secondo istruzioni Covip attese nelle prossime settimane.
L’obiettivo è mantenere l’attrattività fiscale tipica dei fondi pensione, incentivando i lavoratori a utilizzare queste somme per integrare il proprio tenore di vita in modo intelligente. Accanto alla rendita vitalizia, che resta comunque la prestazione pensionistica “più previdenziale”, l’aderente avrà maggiori possibilità di utilizzare la previdenza complementare in relazione alle reali e mutevoli esigenze cui si troverà davanti.
Naturalmente un ruolo importante di assistenza alle scelte dovrà essere preso in carico dai fondi pensione.

