Il soggetto originariamente iscritto al fondo pensione come fiscalmente a carico non perde l’extradeducibilità tipica dei lavoratori di prima occupazione post 1° gennaio 2007.
È quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 25 del 10 aprile 2025 che si è espressa sulla deducibilità dei contributi di previdenza complementare per il lavoratore di prima occupazione precedentemente iscritto come familiare a carico.
Ricordiamo per esaustività di trattazione la regola dettata all’art. 8, comma 6, del d.lgs 252/2005: ai lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione alle forme di previdenza complementare, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite annuo ordinario di 5.164,57 euro; tale eccedenza sarà pari alla differenza positiva tra l’importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione ai fondi pensione e comunque non oltre 2.582,29 euro annui.
Ricostruiamo adesso la vicenda sulla quale si è pronunciata l’Agenzia delle entrate.
L’istante intende chiedere la possibilità di usufruire della extradeducibilità come lavoratore di prima occupazione post 2007 e quindi di conoscere la corretta applicazione della norma richiamata alla fattispecie che lo riguarda. A tal fine dichiara di essere stato iscritto alla previdenza complementare nel 2009, come fiscalmente a carico minorenne dei genitori, i quali fino al 2018 deducevano i contributi versati in suo favore.
La sua prima occupazione è stata nel 2019, anno a decorrere dal quale ha iniziato ad alimentare autonomamente la propria posizione di previdenza complementare deducendo i relativi versamenti.
La questione che si sottopone alle Entrate è la seguente: per chi è stato iscritto ad un fondo pensione dai genitori, i primi cinque anni di partecipazione alla previdenza complementare decorrono dall’anno di imposta dell’inizio della prima occupazione (nel caso di specie dal 2019)? E di conseguenza il plafond maturato corrisponde alla differenza, se positiva, tra 25.822,85 euro e quanto dedotto direttamente dall’interessato, a prescindere da quanto è stato dedotto dai genitori negli anni antecedenti la prima occupazione del contribuente?
Il parere reso dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione in commento ha fortunatamente fornito la lettura della norma più favorevole all’interessato, accogliendo di fatto la soluzione interpretativa prospettata dallo stesso istante in quanto «la legge utilizza appositamente il termine “partecipazione alle forme di previdenza complementare” nel suo significato letterale di prendere parte alla forma di previdenza complementare, che presuppone che l’iscritto versi direttamente denaro in prospettiva di una rendita a integrazione della pensione pubblica».
Per le Entrate, quindi, ai fini dell’applicazione delle disposizioni sulla extradeducibilità devono risultare contemporaneamente soddisfatti due requisiti: (1) che il contribuente sia un lavoratore di prima occupazione post 2007 e (2) che sia iscritto ad un fondo pensione. In applicazione di tale principio, i cinque anni di adesione alle forme di previdenza complementare utili per il calcolo del plafond vanno conteggiati considerando unicamente gli anni di iscrizione come lavoratore di “prima occupazione” post 2007.
In altri termini, l’ulteriore plafond di deducibilità previsto dal sesto comma dell’art. 8 del d.lgs. 252/2005 va calcolato considerando il quinquennio di contribuzione decorrente dall’anno di prima occupazione in cui l’aderente risulta iscritto ad una forma di previdenza complementare, non rilevando che l’iscrizione alla previdenza complementare sia precedente.
Conseguentemente, ai fini della determinazione dell’ulteriore plafond, non rileva il versamento dei contributi effettuato dai familiari e da questi dedotti dal proprio reddito complessivo negli anni nei quali non sussisteva il presupposto della condizione di ”lavoratore di prima occupazione”.