di Paolo Pellegrini, Vice Direttore Generale di Mefop
I contributi versati a un fondo pensione, per sé o per un familiare fiscalmente a carico, sono deducibili dal reddito complessivo entro un plafond annuale di 5.164,57 euro (soglia elevabile fino a 7.746,85 euro per i lavoratori di prima occupazione successiva al 2007, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari). Ai fini del raggiungimento o meno della soglia di deducibilità non si computa il trattamento di fine rapporto (Tfr) che quindi può essere destinato a previdenza complementare in regime di neutralità fiscale senza limitazioni quantitative.
A parità di reddito e propensione al consumo, la deduzione dei contributi consente a un aderente a una forma pensionistica complementare di versare e «investire» più risorse rispetto a un soggetto che accantona risorse finanziarie in favore di forme di risparmio puramente finanziarie.
I contributi versati a un fondo pensione per il tramite di un datore di lavoro non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente dell’iscritto e pertanto l’esenzione di tali importi avviene già in busta paga, fermo restando il limite di deduzione.
Non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente e non sono soggetti ad imposta sostitutiva i contributi versati al fondo pensione, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182 della L. 208/2015 (premi di risultato o somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili soggetti a tassazione sostitutiva) anche se eccedenti i limiti di deducibilità sopra indicati. Tali contributi non concorrono a formare la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari erogate dal fondo pensione.
Informazioni pratiche: come fare per dedurre
Distinguiamo il versamento tramite trattenuta in busta paga dal versamento diretto.
In caso di versamento tramite trattenuta in busta paga, i benefici fiscali vengono applicati direttamente dal datore di lavoro, senza ulteriori oneri; quindi, basta verificare che risultino nella Certificazione unica e nella Precompilata.
In caso di versamento diretto al fondo pensione, invece, i benefici fiscali vanno fatti valere in sede di dichiarazione dei redditi, presentando la documentazione a supporto. Anche in questo caso, però, la cosa è semplice: il fondo pensione che riceve questi contributi effettua la comunicazione all’Anagrafe tributaria in modo da mettere questa informazione a nostra disposizione nella piattaforma per il 730 precompilato.
Che succede se ho superato il plafond di deducibilità? Se in sede di dichiarazione dei redditi mi rendo conto di aver superato il plafond di deducibilità, occorre mandare al proprio fondo pensione la “Comunicazione contributi non dedotti”. Ogni fondo pensione ha una modulistica per questo. La comunicazione è importante perché i contributi non dedotti non saranno tassati in sede di prestazione. Per questo adempimento si ha tempo fino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di versamento.
Vantaggi fiscali: un esempio pratico
Lavoratore dipendente: reddito 30.000 euro annui. Aliquota marginale Irpef 35%
Versando 1.000 euro al fondo pensione, si recuperano 350 euro sulle tasse (il 35% di 1.000 €).
In caso di versamento tramite datore di lavoro ho il beneficio direttamente in busta paga; in caso di versamento diretto al mio fondo pensione, devo var valere la deduzione in sede di dichiarazione dei rediti.